L’istituto del Whistleblowing è disciplinato dall’art. 54 bis del d.lgs.165/01 “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” e, successivamente, è stato rafforzato dalla legge n.179/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento diverse misure a protezione dei segnalanti.
La principale variazione riguarda l’obbligo, per tutti gli enti, di dotarsi di un sistema informatico, che ricorra anche a strumenti di crittografia, in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
Lo strumento che l’Amministrazione mette a disposizione per garantire la riservatezza del segnalante risponde ai più avanzati canoni di protezione ed è conforme al dettato normativo.
Al link seguente sarà possibile inviare le segnalazioni da parte di dipendenti dell’amministrazione ovvero dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Avvertenze
Il segnalante (cosiddetto wistleblower) ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs.165/01 “non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.”
La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra dunque, come espressamente chiarito dall’ANAC nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.
In tal caso le segnalazioni saranno trattate come “segnalazioni anonime” e l’Amministrazione potrà procedere nei confronti del segnalato se i riscontri oggettivi allegati alla segnalazione sono sufficiente robusti da fornire elementi inequivocabili e riscontrati per procedere.
Si sottolinea inoltre che la riservatezza dei dati del segnalante incontra i propri limiti in due fattispecie : la prima nel caso “di calunnia o diffamazione” di cui all’art. 2043 del codice civile, nel qual caso l’autorità giudiziaria potrà richiedere di conoscere l’autore delle segnalazioni, la seconda nel caso in cui dalla segnalazione sia scaturito un procedimento disciplinare a carico del segnalato e la conoscenza delle generalità del segnalante da parte di quest’ultimo sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.