Assegno ai nuclei familiari con tre figli minori

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La domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari

Data:

03 Gennaio 2024

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Descrizione

A CHI E’ RIVOLTO

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica.

COME SI ACCEDE

La domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per il 2014, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2015. Sono equiparati ai figli adottivi i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all’assegno i cittadini italiani, comunitari residenti o in possesso di carta di soggiorno. L’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 141,02 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. La domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Valmontone.

Il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2014, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 25.384,91.
Il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

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Pagina aggiornata il 03/10/2024, 16:05