Descrizione
Per far fronte alle ondate di calore che stanno caratterizzando questo periodo il Sindaco, con propria ordinanza nr. 124/2026, ha disposto quanto segue:
Fino al 30 settembre 2026 è fatto assoluto divieto di detenere, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d’affezione suBalconi;terrazze; cortili; verande; aree esterne comuni; recinti o spazi confinati privi di idonea copertura coibentata o muraria, durante la fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le ore 18:00, in concomitanza e in presenza di anche una sola delle seguenti condizioni:
– Esposizione diretta dell’animale e del suo spazio di stazionamento ai raggi solari;
– Temperatura ambientale elevata e assenza di ombreggiatura permanente o teli oscuranti idonei;
– Insufficiente ventilazione o ristagno d’aria nello spazio di custodia;
– Mancanza di acqua fresca e potabile facilmente accessibile all’animale;
– Impossibilità per l’animale di accedere autonomamente a spazi interni all’abitazione o a ricoveri idoneamente rinfrescati.
I proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo degli animali d’affezione devono costantemente garantire un’idonea e strutturale protezione dal sole, dall’irraggiamento e dalle ondate di calore; una costante e ininterrotta disponibilità di acqua fresca in contenitori che non ne permettano il facile rovesciamento, posizionati rigorosamente all’ombra; condizioni igienico-sanitarie e ambientali pienamente compatibili con il benessere psicofisico dell’animale e con le sue caratteristiche etologiche; un’adeguata e attiva custodia degli animali durante le proprie assenze, evitando di lasciarli incustoditi in ambienti vulnerabili ai picchi termici (compresi i veicoli a motore in sosta).
Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Valmontone, le Forze dell’Ordine dello Stato presenti sul territorio, il Servizio Veterinario della competente ASL Roma 5 sede di Colleferro UOC Sanità Pubblica Veterinaria, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della vigilanza, dell’esecuzione e del rigoroso controllo del rispetto della presente ordinanza.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale:
– La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 (ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000);
– nei casi in cui venga accertato un grave e imminente pericolo per la vita o la salute dell’animale, gli organi di controllo procederanno all’immediata messa in sicurezza dello stesso tramite sequestro cautelativo e contestuale trasferimento presso idonea struttura di ricovero convenzionata, gravando il trasgressore delle relative spese di trasporto, cura e custodia.