Descrizione
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti
individuali” , come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole:
“compreso tra un” , alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità
può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino
a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro
che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?».
Tipo documento | Documento Albo Pretorio |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 13 Maggio 2025 |
Formati | |
Licenze | Licenza aperta |