Descrizione
COME SI ACCEDE
La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. L’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.691,05 per la durata di mesi cinque nella misura di € 338,21 mensili per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2014 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.
La domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell’anno 2014, è stato determinato, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, in € 35.256,84.
Il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.
A CHI E’ RIVOLTO
Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001. In mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.