Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.222 del 7 settembre 2020, il DPCM del 7 settembre 2020 che, di fatto, proroga al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020.
Le misure essenziali di prevenzione restano le stesse: divieto di assembramento, uso delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e lavaggio delle mani.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Confermato anche il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da questi 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
Dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso. NB – verificare, comunque, eventuali proroghe disposte dalle singole Regioni.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso.
Dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono comunque stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Nelle more della ripresa dell’attività didattica, l’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.
L’unica novità è rappresentata dall’aumento del riepimento/capienza dell’80% degli autobus/scuolabus e dai paletti fissati dalle Regioni ed enti locali sul trasporto scolastico dedicato nell’ultima Conferenza Unificata, che abbiamo già avuto modo di approfondire.
In tal senso, a questo DPCM sono stati allegati i documenti aggiornati contenenti le linee guida su Trasporto pubblico (n.15) e Trasporto scolastico dedicato (n.16).